IL
CERTIFICATO DI AGIBILITA' (tratto
dal sito ufficiale dell'ENPALS)
COS’E'
Il certificato di agibilità è il documento che autorizza
l’impresa a far agire nei locali di proprietà (o di
cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento)
i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle
categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e successive
modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento
(o ad una serie di eventi).
L’agibilità
viene rilasciata dall’ ENPALS previo accertamento della regolarità
degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee
garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). In particolare, in conformità
alle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2008, il rilascio del
certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi
da parte dell'impresa richiedente nei confronti dell'Ente. Infatti,
nel caso in cui l'impresa risulti debitrice sarà necessario
regolarizzare la posizione debitoria versando l'importo dovuto (anche
ratealmente) o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di
importo pari all'ammontare dei debiti contributivi (cfr. circolare
n. 16/2007). L'impresa di nuova costituzione per ottenere il certificato
di agibilità dovrà versare un deposito cauzionale
(di importo corrispondente al 10% dei contributi stimati per un
periodo di tre mesi) o presentare fideiussione per lo stesso importo.
Sono
tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori
autonomi esercenti attività musicali.
L'obbligo
di custodia della copia del certificato è posto a carico
del committente. Il certificato di agibilità dovrà
essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati
dell'accertamento.
QUANDO RICHIEDERLO
La
richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata
entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di
lavoro (art.9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima
dello svolgimento della prestazione lavorativa.
La
nuova procedura telematica è operativa 24 ore su 24 e quindi
consente all'impresa di inoltrare all'Ente la richiesta del certificato
di agibilità in qualsiasi momento, sempre nel rispetto dei
termini di legge.
La
comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato
di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dal
verificarsi dell’evento che ha determinato la variazione medesima.
Eventuali
variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa,
e, comunque, non oltre cinque giorni dalla prestazione, possono
essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente
documentata.
In tal caso, l’impresa, all’atto della variazione è
tenuta ad inoltrare la relativa documentazione, a mezzo telefax
o posta elettronica, alla Sede Enpals competente ovvero agli Uffici
SIAE, che ne accertanno la veridicità e fondatezza.
CHI DEVE RICHIEDERLO
I
soggetti tenuti a richiedere l’agibilità sono le imprese
dell’esercizio teatrale cinematografico e circense, i teatri
tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio,
gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi
che vogliano far agire nei locali di proprietà (o di cui
le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori
dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al
n. 14 dell'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (e successive
modificazioni).
L’ obbligo del possesso del certificato di agibilità
ricade:
•nel
caso di imprese dell' esercizio teatrale, cinematografico e circense,
teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio,
alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi che assumono
o scritturano direttamente lavoratori delle categorie da 1 a 14
dell’art.3 del D.Lgs.C.P.S.n. 708/47, sull’impresa che
ha scritturato i lavoratori;
•sulle imprese straniere operanti in Italia, indipendentemente
dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti
in Italia. Si precisa che le stesse imprese straniere possono conferire
mandato con rappresentanza alle imprese ospitanti, affinché
richiedano per loro conto il certificato di agibilità.
Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense,
teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio,
alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi che stipulano
contratti con formazioni (società, fondazioni, associazioni,
ditte individuali legalmente costituite) aventi l'obbligo di munirsi
del certificato di agibilità devono verificare preventivamente
che le predette formazioni che agiranno nei loro locali siano effettivamente
munite di tale certificato.
COME
RICHIEDERLO
Dal 1° gennaio 2008 il certificato di agibilità deve
essere richiesto in modalità telematica collegandosi al portale
dell'ente (www.enpals.it).
Infatti, allo scopo di agevolare l’operatività delle
imprese, è stata realizzata una nuova procedura telematica
operativa 24 ore su 24 che consente di inoltrare all'Ente la richiesta
del certificato di agibilità in qualsiasi momento precedente
lo svolgimento della prestazione lavorativa, purchè vengano
rispettati i termini di legge.
L'accesso
alla procedura on-line avviene previo rilascio del Codice PIN (Personal
Identification Number) che consente, mediante il Codice Fiscale,
l'identificazione dell'utente abilitato in quanto registrato. Per
i dettagli relativi al rilascio del PIN e all'individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica si rimanda alle
nuove disposizioni dettate con le circolari nn. 12/2007 e 17/2007.
Nella
compilazione della richiesta, da effetture in relazione alla singola
attività svolta, sarà necessario indicare i seguenti
elementi: i lavoratori occupati, il compenso previsto, le date di
impegno.
In particolare, le date di svolgimento della prestazione lavorativa
devono essere indicate in modo puntuale: nel caso in cui i giorni
della prestazione lavorativa siano contigui, sarà sufficiente
precisare la data iniziale e finale della prestazione; altrimenti,
se le giornate lavorative non si susseguano tra loro, andranno specificate
singolarmente.
Soltanto
dopo avere verificato la conformità alle disposizioni normative
vigenti l’Ente rilascia il certificato di agibilità.
Infatti, all’atto della richiesta la procedura effettua un
controllo sulla regolarità degli adempimenti contributivi
dell’impresa richiedente e rilascia, solo in caso di assenza
di debiti nei confronti dell’Enpals, il certificato di agibilità.
Se sussistono debiti contributivi, la procedura non consente l’emissione
del certificato, che potrà essere rilasciato solo a seguito
della regolarizzazione (pagamento anche in forma rateale dell'importo
dovuto o produzione di fideiussione, bancaria o assicurativa, di
importo pari all’ammontare del debito) presentando preventivamente
alle Sedi Enpals la documentazione comprovante la stessa regolarizzazione.
Le
imprese che non siano in condizione di utilizzare le procedure telematiche
potranno rivolgersi agli Uffici della SIAE presenti sul territorio
nazionale, che svolgeranno gratuitamente le relative operazioni
di acquisizione e trasmissione all'Enpals dei dati on-line. In tal
caso, al fine di consentire il rispetto dei termini stabiliti dalla
legge per la richiesta del certificato di agibilità, le imprese
sono inviatate a recarsi presso gli Uffici della SIAE con congruo
anticipo rispetto ai termini di legge ed, in linea di massima, tre
giorni lavorativi prima delle scadenze.
Dovrà
essere richiesta on-line anche l' agibilità in regime di
esenzione contributiva rilasciata alle imprese straniere (provenienti
da Paesi comunitari o convenzionati) operanti in Italia, o al datore
di lavoro italiano che ingaggia lavoratori stranieri (provenienti
da Stati UE o con i quali vigono appositi accordi in materia previdenziale).
In tal caso, i documenti esonerativi (mod. E101, etc.) dovranno
essere inviati, contestualmente alla richiesta del certificato,
agli Uffici Enpals o SIAE a mezzo fax o posta elettronica , unitamente
ad una dichiarazione a firma del legale rappresentante (il cui fac-simile
è disponibile nell’apposita sezione “modulistica”
del sito www.enpals.it), che attesta la conformità di tali
documenti agli originali .
La richiesta del certificato di agibilità a titolo gratuito
non potrà essere effettuata in via telematica, ma recandosi
presso gli Uffici Enpals o SIAE con la documentazione (dichiarazioni
dell'organizzatore dello spettacolo e dei lavoratori attestanti
la natura sociale/benefica/solidaristica della manifestazione e
la mancanza di qualsiasi forma di compenso). In tal caso, se la
richiesta è presentata all’Ufficio SIAE, il rilascio
del certificato sarà subordinato ad un processo di valutazione
curato dalle competenti Sedi Enpals.
Per una visione completa delle nuove disposizioni amministrative
per la gestione del certificato di agibilità si rinvia alle
circolari nn. 16 e 17 del 2007 che dettano la nuova disciplina in
vigore dal 1° gennaio 2008.
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