ENPALS

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
per i Lavoratori dello Spettacolo

Storia dell'enpals

Le Origini dell'ENPALS

Gli interventi a tutela dei lavoratori dello spettacolo risalgono, anche se erogati in forma ridotta e frammentaria, a periodi molto lontani. Già nel 1821, con un Regolamento approvato dal Real Rescritto fu istituita a Napoli, nel Regno delle due Sicilie, una Cassa delle pensioni e sovvenzioni dei professori giubilati addetti ai reali teatri. Le entrate della Cassa derivavano da contribuzioni versate dal personale, dai proventi delle multe ad essi inflitte, da sovvenzioni dello Stato e dall'incasso di due serate di beneficio del Real Teatro San Carlo. Le prestazioni erogate dalla Cassa consistevano in un trattamento di giubilazione (pensione) anche reversibile alle vedove dei dipendenti, in sovvenzioni una tantum alle famiglie dei dipendenti deceduti prima di aver maturato l'anzianità minima richiesta per l'accesso al trattamento di giubilazione, in sovvenzioni agli artisti divenuti inabili prima di avere maturato dieci anni di servizio e, infine, nell'assistenza medica gratuita. Successivamente il Regno d'Italia, con provvedimenti del 1861 e del 1897, recepì formalmente il Real Rescritto ed assicurò il funzionamento ed il finanziamento della "Cassa Giubilati".
In epoca successiva, quando già i principi della mutualità si andavano affermando in leggi e accordi collettivi, alcune particolari categorie di lavoratori dello spettacolo ottennero la costituzione di Casse mutue di malattia a livello provinciale, caratterizzate dalla volontarietà assicurativa e dalla contribuzione a totale carico degli iscritti. Queste Casse ebbero però generalmente vita breve, a causa del ristretto numero di iscritti e dell'insufficienza delle contribuzioni. Miglior sorte ebbero invece le Casse Mutue Provinciali di Malattia, costituite in quasi tutto il territorio nazionale, unificate poi nel 1932 con un accordo tra le Associazioni Sindacali corporative degli industriali e dei lavoratori dello spettacolo. Fu così costituita la Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza degli Orchestrali, Bandisti, Corali e Tersicorei (Cassa O.B.C.T.) che, oltre alle prestazioni per malattia, erogava assegni mensili di invalidità e vecchiaia in favore degli iscritti i quali, per raggiungimento dell'età o per altre cause, fossero riconosciuti permanentemente inabili allo svolgimento della professione. Il finanziamento della gestione era assicurato dal trasferimento alla Cassa dei fondi delle disciolte Mutue Provinciali, nonchè dalle contribuzioni paritetiche versate dai lavoratori e dai datori di lavoro. Queste ultime erano riscosse dalla S.I.A.E. e accreditate su libretti personali dei lavoratori direttamente dalla parte datoriale. Il 30 novembre 1933 fu costituita, con finalità identiche a quella della Cassa O.B.C.T., la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza degli artisti lirici, drammatici, dell'operetta, rivista e spettacoli viaggianti, così unificando le poche mutue costituite in precedenza tra gli stessi. Un ulteriore passo in avanti sulla via della tutela assicurative nel mondo dello spettacolo fu compiuto il 18 maggio 1934 con la costituzione della Cassa Nazionale Malattie del personale addetto allo spettacolo (impiegati e operai); le prestazioni di invalidità e vecchiaia venivano invece assicurate, per tali categorie di lavoratori, dal neonato I.N.P.S. Con il contratto collettivo 28 agosto 1934 fu poi prevista la unificazione delle tre Casse e la costituzione della Cassa Nazionale di Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo (C.N.A.L.S.), cui furono attribuiti i fondi delle tre Casse disciolte. Tra gli scopi istituzionali fu confermato quello dell'assicurazione di invalidità e di vecchiaia che però subì una sostanziale modifica: non si provvedeva, infatti, all'erogazione di pensioni in senso stretto, ma di generiche sovvenzioni al verificarsi del rischio assicurato.

L'E.N.P.A.L.S. dalla fondazione ai nostri giorni

Con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388 fu istituito, in sostituzione della C.N.A.L.S., l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
Con l'emanazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 la tutela previdenziale del settore è stata ulteriormente perfezionata, ed ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel panorama degli Enti previdenziali. Tale decreto ha infatti stabilito condizioni assicurative e contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello spettacolo, in ragione della saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa nonchè della natura delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori. In considerazione delle particolari caratteristiche occupazionali di alcune categorie di lavoratori, l'ENPALS ha inoltre potuto erogare la pensione di invalidità specifica e la pensione ai ballerini ed ai tersicorei.
Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno 1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'ENPALS per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente medesimo.
Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa - con la L. 23 marzo 1981, n. 91 - a tutti gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".

Recenti interventi normativi

Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali sostitutivi intrapreso con la L. 23 ottobre 1992, n. 421, ed in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2, commi 22 e 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato ha provveduto ad armonizzare al regime generale dell'INPS sia il regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182), sia quello per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso tale Ente (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166).
Il processo di complessiva revisione del sistema pensionistico, tendeva, tuttavia, anche alla razionalizzazione degli organismi operanti nel settore (con la concentrazione della previdenza nell'INPS) ed innescava così una situazione di prolungata incertezza sulla stessa sopravvivenza dell'ENPALS, con incidenze negative che si sono ripercosse sul suo assetto ordinativo. Con l'articolo 57 della legge 17 maggio 1999 n.144, veniva, infatti, approvata una apposita delega, per la fusione di enti con finalità e funzioni identiche o complementari. Il culmine della crisi sulle sorti dell'Enpals, può individuarsi in una nota ministeriale del 21 ottobre 1999 con la quale il Ministero vigilante comunicava all'Ente la sua imminente soppressione.
L'inversione di tendenza rispetto a quest'ultimo orientamento, è intervenuta, a poca distanza di tempo, con l'articolo 79 della L. 23 dicembre 2000 n.388 (L. finanziaria 2001) che ha attribuito all'Ente la facoltà di proporre ai Ministeri vigilanti modifiche statutarie e dei regolamenti, per adeguare la propria struttura al recupero del lavoro sommerso, in coerenza con i principi dettati dalla legge n.88/1989 e del Decreto Legislativo 29/1993. Detta iniziativa legislativa è stata pertanto coerentemente intesa quale conferma, sia pure implicita, della esistenza in vita dell'Ente. Nel quadro sopra delineato è venuto successivamente ad inserirsi l'art.43 della L. 27 dicembre 2002 n.289. Detta norma - "nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Enpals al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003" ha statuito:
a) l'applicazione ai lavoratori dello spettacolo della stessa aliquota di finanziamento in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) la cessazione del contributo (c.d.di solidarietà) di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986 n. 41;
c) l'estensione della disciplina sull'ordinamento dei grandi enti previdenziali di cui all'art. 3 del D.L.vo n.479/1994 ed in particolare di quella sugli organi dell'IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo), ma con salvezza per quella sul "collegio dei revisori" (rectius: "dei sindaci"), che "continua ad applicarsi".
Lo stesso art. 43 ha altresì introdotto ulteriori innovazioni, prevedendo - tra l'altro - il periodico monitoraggio delle figure professionali dello spettacolo e dello sport, l'adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati e l'integrazione o la ridefinizione della distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo (stabilita con decreto del Ministro del lavoro 10 novembre 1997). Per tali ultime modifiche, così come per quelle sugli organi, viene prescritta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Le nuove disposizioni possono considerarsi quale rilevante sintomo di rafforzamento - anche se operato ancora indirettamente - del ruolo autonomo dell'Ente, soprattutto con la ribadita prosecuzione del percorso di progressiva omogeneizzazione del trattamento previdenziale di settore, a quello generale e nella sua riconfermata gestione in capo all'Ente stesso.
Più di recente, infine, è sopravvenuto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350, (L.finanziaria per il 2004), che ha introdotto ulteriori innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno. Più in particolare i commi da 98 a 100, del predetto art. 3, hanno dettato norme - tra l'altro - sull'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e sul relativo certificato di agibilità, aggiungendo un'altra categoria all'elenco originario, previsto dal menzionato D.L.vo n. 708 del 1947. Tali ultime disposizioni costituiscono ennesima conferma dell'orientamento legislativo volto alla conservazione dell'ENPALS e sintomo di una precisa scelta istituzionale, di allargamento dei suoi compiti.
Da ultimo una radicale revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente è stata operata con l'emanazione del D.P.R. 24 novembre 2003 n.357, previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (finanziaria 2003), che ha soppresso il vecchio e anacronistico statuto del D.P.R. 26/1950. L'approvazione del D.P.R. 357/2003 ha ridefinito lo statuto equiparando gli organi dell'Enpals a quelli dei principali enti previdenziali. Esso prevede, tra le disposizioni che regolano aspetti diversi, l'articolazione territoriale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali (art. 3) e l'abrogazione (art.9), sia del precedente regolamento generale sull'ordinamento ed il funzionamento (D.P.R. 1° gennaio 1950, n.26), sia delle disposizioni sul Comitato di vigilanza del Fondo autonomo,per il calcio e gli sportivi professionisti, "per effetto di quanto disposto dall'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n.289".
L'ulteriore atto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2003 è costituito dalla ricostituzione degli organi dell'ENPALS (C.d.A. e C.I.V.) che pone fine ad un'annosa gestione commissariale che, con l'eccezione del periodo 1992-1996, risale addirittura al lontano 1975. Da ultimo, in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono stati emanati, in data 15 marzo 2005, due Decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in virtù dei quali si è provveduto rispettivamente ad adeguare le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo ampliando, pertanto, l'elencazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni, e ad integrare e ridefinire le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo di cui al D.M. 10 novembre 1997, istituito presso l'ENPALS. Oggi, pertanto, l'Enpals con i suoi 60.000 pensionati garantisce la tutela previdenziale al particolare mondo dello spettacolo e dello sport, un mondo che ha dato e continua a dare lustro al paese nel mondo. Un Ente felicemente avviato verso una riorganizzazione delle sue attività che attraverso servizi telematici moderni e più funzionali sta cambiando la sua immagine agli occhi dei suoi assicurati.

Con il Governo Monti l'ENPALS è stata cancellata e inglobata nell'INPS. Di fatto è cambiato poco se non l'ente di appartenenza. Ora è uso e costume chiamare la sezione dell'ente dedicata al mondo dello spettacolo e dello sport professionista come "INPS ex gestione ENPALS".

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